Tra le diverse sanzioni previste preoccupa l’ammenda, perche? I chiarimenti dell’associazione consumatori MDC
Il decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo prevede pesanti multe e sanzioni per chi non si attiene alle regole e alle disposizioni in esso contenute. A tali disposizioni hanno fatto seguito le norme contenute nel DCPM del 9 marzo con la finalità di estendere le misure previste per la zona rossa a tutto il territorio nazionale.
Negli ultimi giorni si è osservato sui social un notevole numero di post riferiti alla definizione di ammenda, facendo tra l’altro grande confusione con la definizione di multa e di violazione al codice della strada. In sintesi e per chiarezza:
La multa è la sanzione amministrativa prevista per i reati più gravi (delitti) e va dai 50 ai 50.000 euro. Per determinati delitti, la legge può prevede anche la reclusione in carcere. Se il reato prevede la reclusione fino a 6 mesi, il giudice può decidere di sostituire la reclusione con una multa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge.
L’ammenda (articolo 26 del codice penale) è invece la sanzione amministrativa prevista per i reati minori e va da 20 a 10.000 euro. Per molti reati è prevista la sola pena dell’ammenda, per altri più gravi anche l’arresto. Se il reato prevede l’arresto fino a 3 mesi, il giudice può decidere di sostituirlo con l’ammenda, ad eccezione di alcuni casi.
Altra cosa è invece la sanzione amministrativa dovuta per la violazione del codice della strada, Nel caso del decreto in oggetto, non si applica questa fattispecie. Infatti quasi tutte le infrazioni al codice della strada integrano un semplice illecito amministrativo il quale, a sua volta, è punito con una sanzione pecuniaria (salvo alcune pene accessorie come, la più comune, la decurtazione dei punti dalla patente).
Fatti i dovuti chiarimenti, il decreto del 9 Marzo, recita pure che al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solamente colposo, non conforme alle previsioni del DPCM 8 marzo, che possono portare a configurare ipotesi di reato.
Sulla base della direttiva del Viminale compete al Prefetto il monitoraggio del rispetto delle misure relative alle varie amministrazioni comunali. Da ciò si evince che chi viola le direttiva emanate dalla Presidente del consiglio, commette sostanzialmente un reato di tipo penale le cui conseguenze sono: nel caso degli spostamenti non rientranti tra quelli autorizzati, articolo 650 c.p., cioè “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”,
Più precisamente sono previsti fino a 3 mesi di reclusione e l’ammenda da 206 euro per chi non rispetta gli obblighi imposti per far fronte all’emergenza da coronavirus. Per negozi, ristoranti e bar che disattendano le regole prescritte, è prevista la sospensione dell’attività commerciale. Più tecnicamente la norma è ricompresa nel Libro III (Delle contravvenzioni in particolare), Titolo I, Capo I, Sezione I (Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica) l’art. 650 statuisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Ad esempio, i più gravi reati ipotizzabili potrebbero identificarsi in:
- Resistenza a un pubblico ufficiale, per chi, nel fuggire dalle zone “arginate” dalle forze dell’ordine, resista alle stesse;
- Delitti colposi contro la salute pubblica, che va a punire chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439, attraverso la pena della reclusione, graduata secondo le tre distinte ipotesi ivi contemplate.
Un altro aspetto che è emerso ed è conseguenza che la violazione è considerata sanzione penale per cui va annotata nel casellario giudiziario personale e quindi può macchiare la fedina penale.
Una sanzione da non prendere sotto gamba, dato che stiamo parlando di diritto penale e non di civile. Anche chi sceglie la sanzione economica in alternativa all’arresto si vedrà il reato segnato nel proprio casellario giudiziario. Cosa che può compromettere la partecipazione a molti concorsi pubblici o che comunque può essere un problema in diversi ambiti lavorativi.
Per spostarsi bisogna essere minuti di autocertificazione in cui si attesta il motivo dello spostamento. Precisiamo che, invece, non ci sono restrizioni per fare la spesa al supermercato, per comprare farmaci e beni di prima necessità. Permesse anche le brevi passeggiate all’aperto, meglio se da soli, e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Ma proprio su questo tema riteniamo che i controlli e le verifiche saranno sempre, giustamente, più stringenti.