Buoni Fruttiferi Postali: il Movimento Difesa del Cittadino lancia una campagna.

Buoni Fruttiferi Postali: il Movimento Difesa del Cittadino lancia la campagna per il controllo dei rendimenti in Sardegna. Il risparmiatore ha diritto al rendimento dei buoni postali secondo le condizioni riportate sui titoli

Nel corso del 2019 sono scaduti o sono ormai prossimi alla scadenza molti buoni fruttiferi postali della serie O, P e Q, sottoscritti dai consumatori e per i quali Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro degli stessi.

Si tratta di buoni postali emessi successivamente al giugno del 1986, data in cui l’allora Ministro del Tesoro aveva modificato i rendimenti, con effetto retroattivo e in misura fortemente negativa, dei buoni fruttiferi, per i quali le tabelle apposte sul retro degli stessi e riportanti i rendimenti per i prossimi trent’anni riportano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.

Ciò che sta accadendo a molti risparmiatori, come illustrato dall’avv. Federica Deplano del Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari, è che <<per questi buoni postali la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la Sentenza 13979/2007, ha affermato il diritto dei consumatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale, affermando che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi (…), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.>>.

Contraddicendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, ancora oggi Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro degli stessi.

Emblematico è il caso di due fratelli che, per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dalla defunta madre e da questa lasciati in eredità ai figli (i quali prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50.000 euro) si sono visti negare da Poste Italiane, al momento della presentazione dei buoni, la corresponsione di quanto indicato sugli stessi, ricevendo solamente l’importo di euro 30.000 in ragione della modifica del rendimento, da parte del Governo, nel giugno del 1986.

Il diritto dei consumatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato anche dall’Arbitro Bancario Finanziario che, in numerose sue decisioni, ha altresì riconosciuto il diritto dei possessori di buoni per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20°, a ottenere per gli anni compresi dal 21° al 30° l’originario rendimento previsto nella tabella.

L’associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI CAGLIARI invita tutti i possessori di buoni fruttiferi postali, che sono scaduti o stanno scadendo, a rivolgersi allo sportello del Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari telefonando al numero dedicato 348.4628763 o scrivendo all’indirizzo email mdc.buonifruttiferipostali@gmail.com per far controllare i propri buoni e verificare il diritto ad ottenere l’applicazione dei rendimenti riportati nel buono stesso.