IL DIRITTO-DOVERE DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

di Francesca Librandi

Sono tanti i genitori che chiedono se anche con le misure restrittive per il contenimento del contagio possa essere espletato il diritto di frequentazione dei figli in caso di separazione o divorzio.

Le domande più assidue, rivolte soprattutto dai padri, sono:

Avvocato posso andare a prelevare mio figlio dalla madre anche in questo periodo con le modalità della sentenza di separazione?“.

Avvocato la mia ex si rifiuta di farmi vedere i figli con le stesse modalità dell’accordo di separazione. Sostiene che in questo periodo il diritto di visita è sospeso. Cosa posso fare?”.

Avvocato la mia ex non vuole farmi vedere i bambini nemmeno tramite Skype o videochiamate . Che devo fare?

L’avvocato Margherita Corriere, presidente degli Avvocati Matrimonialisti Italiani della Sezione Distrettuale di Catanzaro, rileva e sottolinea che anche in questo periodo particolarmente problematico non è affatto sospeso il diritto di frequentazione della prole con il genitore non collocatario prevalente.

D’altra parte, con una nota pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 10 marzo, il Governo ha chiarito in modo definitivo che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Da ciò ne consegue che i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti giudiziari relativi alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

È logico e sensato comunque che il diritto di visita vada adeguato al primario interesse del minore a non essere esposto a rischi di contagio.

Pertanto, se un genitore si trova in una delle cosiddette “zone rosse” è bene per la salvaguardia del minore sospendere per il tempo necessario le frequentazioni e adottare altre modalità di intrattenersi con la prole, tra cui, ad esempio, le videochiamate o l’uso di piattaforme quali Skype, per farsi sentire sempre vicini ai figli, per rassicurarli e per giocare con loro .

Ovviamente, se il genitore non abita in una di queste zone e non svolge un’attività che possa esporlo a elevato rischio, non sussistono motivi per giustificare il mancato ottemperamento del genitore collocatario alle disposizioni della sentenza e, pertanto, il suo comportamento potrebbe diventare anche penalmente rilevante.

Di sicuro, le modalità di esercizio del diritto-dovere  di visita dovranno essere attuate cum grano salis ed evitati gli spostamenti con mezzi pubblici e qualsiasi altra situazione potenzialmente a rischio.

In una situazione eccezionale come quella attuale è fondamentale che le coppie separate o divorziate mettano da parte antichi contrasti e litigiosità e abbiano cura in maniera responsabile del benessere psicofisico dei loro figli, profondendo agli stessi tanto affetto e serenità e rendendo loro il meno traumatico possibile questo drammatico periodo.

È importante che nessun genitore metta a rischio l’incolumità fisica del figlio. pretendendo a ogni costo di prelevarlo. nonostante sia consapevole di abitare in una zona rossa o di essere addetto a un lavoro ad alto rischio di contagio.

D’altra parte, però, è fondamentale anche che nessun genitore collocatario strumentalizzi questo contingente momento di difficoltà per allontanare la prole dall’altro genitore e impedire gli incontri anche in assenza di qualsiasi tipo di pericolo.

Quello attuale non è e non deve essere il tempo dei conflitti, bensì quello di un maturo e costruttivo dialogo genitoriale a tutela della prole, facendo prevalere il buonsenso e la consapevole responsabilità di tutelare adeguatamente la serena crescita psicofisica ed emotivo-relazionale dei propri figli.

Facciamo qui di seguito un breve excursus dei provvedimenti emessi di recente da diversi tribunali:

– Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 marzo scorso, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due diversi comuni, motivando che:

1) l’art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

–   Di diverso avviso è stato il Tribunale di Bari che, con l’ordinanza dello scorso 26 marzo, accoglieva il ricorso di una madre, genitore collocatario della prole, che richiedeva la sospensione degli incontri tra il padre e il figlio minore in quanto il minore era collocato presso la madre e il padre abitava in un diverso comune, disponendo l’interruzione provvisoria del diritto di visita del padre, sostituito con videochiamate o Skype per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario. Secondo il Tribunale di Bari “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”. Per il Tribunale di Bari pertanto “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.

–   Il Tribunale di Roma, giudice Di Giulio, con ordinanza del 7 aprile ha invece disposto che Il diritto di visita dei figli deve essere garantito ai genitori separati anche in occasione della Pasqua, imponendo a una madre separata che si trovava in vacanza in Trentino di riportare il figlio di 6 anni a Roma, dove lo attendeva il padre. E nel caso in esame è stato sostenuto che “La frequentazione padre-figlio non espone il minore ad alcun rischio, che non sia quello generale legato all’emergenza sanitaria, anzi la città di Roma appare meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è più vicino alla Lombardia e al Veneto, regioni maggiormente colpite dall’epidemia da Covid-19».

–   Sempre il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 49853 del  7 aprile, nel caso di una coppia in fase di separazione, in cui la madre, in barba ai divieti prescritti dal Dpcm del 9 marzo scorso, aveva condotto i figli in Puglia in piena emergenza sanitaria, ostacolando le visite con il padre nel periodo pasquale come prescritto nell’ordinanza presidenziale, ribadisce il principio secondo cui l’epidemia in corso non può interrompere il diritto di visita dei genitori.

–   E ancora, il provvedimento del Tribunale di Velletri, datato 8 aprile, che sospende  temporaneamente il collocamento presso la madre dei figli, disponendo che trascorressero il periodo di distanziamento sociale presso l’abitazione del padre e che la frequentazione genitoriale materna dei minori, per il periodo di temporanea permanenza dei figli presso l’abitazione paterna, venisse effettuata mediante telefonate e videochiamate con l’uso di smartphone o tablet “a mezzo dei comuni sistemi applicativi”. Il tutto era motivato dalla professione della madre: infermiera e, pertanto ,potenzialmente esposta all’infezione.